Istruzioni

Visto l'incremento costante delle visite credo sia bene dare alcune regole:

1) Controllate sempre la data dei post in quanto la normativa cambia frequentemente

2) Se avete necessità di ulteriori chiarimenti per le materie trattate nei post richiedeteli tramite i commenti

3)
Nel caso abbiate quesiti su argomenti specifici potete scrivermi all'indirizzo qualcosadiutile@libero.it risponderò il prima possibile e le risposte sono assolutamente gratutite

4) I due punti precedenti sono validi in caso di consulenze di base (quelle che si potrebbero dare al telefono tanto per interderci)

5) Non inviatemi bilanci interi chiedendomi valutazioni d'azienda o altre prestazioni decisamente più che di base, in tal caso scrivete all'indirizzo studiobaiocchi@libero.it in un paio di giorni lavorativi vi arriverà un preventivo

6) Nella prima barra laterale trovate le Miniguide (sono liberamente scaricabili e distribuibili) e il link per l'installazione della toolbar del blog, non contiene pubblicità né spyware, è gratuita e vi consente di avere il blog e le risorse a portata di click

7) Le risorse che trovate nella prima barra laterale dopo gli argomenti sono messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e sono tutte gratuite


lunedì 5 maggio 2008

Bonus Sicurezza: Ecco i codici

Con le risoluzioni n.182/E del 02.05.2008 e n.183/E sempre del 02.05.2008 vengono istituiti i codici tributo per usufruire del credito di imposta derivante dal "bonus sicurezza", l'agevolazione introdotta dall'ultima Finanziaria a favore di tabaccai e piccole e medie imprese commerciali.
Il credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2008 - 2010 per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti potrà essere utilizzato in compensazione attraverso i codici tributo 6804 e 6805 e come anno di riferimento deve essere indicato quello in cui il credito è concesso.

giovedì 1 maggio 2008

Detrazione 36%: Chiarimenti

Se vengono eseguiti lavori di ristrutturazione sia su un'abitazione che su la relativa pertinenza il limite di spesa rimane unico ad € 48.000 anche se le unità immobiliari sono accatastate separatamente; questo è valido anche per le spese effettuate dal 1° gennaio 2007.

Così stabilisce la risoluzione n.181/E del 29.04.2008 dell'Agenzia delle Entrate che così esprime un parere negativo sull’istanza di un contribuente che, avendo effettuato lavori di ristrutturazione su due unità abitative e sulle due relative pertinenze, accatastate distintamente, chiedeva di poter usufruire del limite di spesa di € 48.000 per ciascuna delle unità oggetto di lavori, iniziati nel dicembre 2006, e proseguiti nel corso del 2007 e del 2008.

giovedì 24 aprile 2008

Ecoincentivi: Ecco i codici tributo per la compensazione

Con la risoluzione n. 169 del 22.04.2008 l'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per compensare con l'F24 i crediti d'imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la rottamazione di veicoli inquinanti.

I codici sono:

  • 6800 per il centro autorizzato che anticipa il contributo sui veicoli immatricolati entro il 1998;
  • 6801 al venditore per i € 300 anticipati a chi compra un motociclo euro 3 in sostituzione di un euro 0;
  • 6802 per i centri che rottamano o imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo che rimborsano l'importo del contributo;
  • 6803 ai centri che rottamano o per le stesse imprese che rimborsano al venditore il contributo per chi acquista autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri eccetera.

Elenchi Clienti/Fornitori: Precisazioni

Associazioni sportive

La risoluzione n.171/E del 23.04.2008 precisa che le associazioni sportive dilettantistiche che avendo aderito al regime di cui all'articolo 1 della legge n. 398/1991 (regime forfetario) sono esentate dalla registrazione delle fatture ai fini Iva, possono non presentare l'elenco clienti e fornitori.

Il documento si riferisce alle associazioni sportive dilettantistiche, a quelle senza fini di lucro e pro-loco, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Questo esonero si riferisce agli anni d'imposta 2006 e le associazioni sportive e "affini", sopra elencate, che non registrano le fatture, possono non trasmettere, entro il prossimo 29 aprile, gli elenchi dei dati relativi alle fatture del 2007.

Opinione personale di chi scrive è che questo esonero possa essere applicato per estensione interpretativa anche ai contribuenti che hanno aderito al regime nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art.13 L.388/2000


Onlus

Un decreto del ministero dell'Economia del 3 aprile 2008, in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" proroga al 30 giugno 2008 il termine per l'invio on-line degli elenchi Iva clienti e fornitori relativi al 2007 da parte delle Onlus, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, che a regime avrebbero dovuto fare il loro invio entro il 29 aprile prossimo.

La proroga e le ulteriori semplificazioni introdotte valgono solo per il 2007, ed hanno il compito di facilitare gli enti no profit che, tenendo in gran parte la contabilità con sistemi automatizzati, hanno bisogno di più tempo per aggregare i dati. Queste ulteriori agevolazioni contenute nel decreto si sommano con quelle già previste dal provvedimento del direttore delle Entrate del 25.05.2007, valide per la generalità dei contribuenti.

In più, solo per il 2007, gli enti citati possono non inserire nell'elenco i dati relativi agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività svolte, per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione (art. 19 e seguenti Dpr n. 633/72). Le semplificazioni previste per quest'anno sono le seguenti:

  • dall'elenco clienti sono escluse le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e si riportano solo i dati relativi ai titolari di partita Iva;
  • è possibile indicare solo la partita Iva del cliente o fornitore mentre dal prossimo anno sarà necessario anche il codice fiscale;
  • sempre solo per quest'anno non dovranno essere rilevate operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro.

giovedì 17 aprile 2008

Qualcosa di utile su comunicati-stampa.net

Da oggi molti dei post pubblicati sul blog cono distribuiti da comunicati-stampa.net, nella sezione economia e finanza, su parecchi siti come freeonline o google news.
Un grazie allo staff di comunicati-stampa.net per l'opportunità concessa a Qualcosa di utile.

mercoledì 16 aprile 2008

Rivalutazione terreni: Codici tributo

La risoluzione n. 144 del 10.04.08, istituisce i codici utilizzabili per il pagamento delle imposte sostitutive per rivalutare i costi di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2008, non in regime d'impresa, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

  • 8055, denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati"
  • 8056, denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola ".

Nella compilazione del modello F24 i citati codici tributo vanno esposti nella "Sezione Erario" con indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione.

Elenco Clienti/Fornitori: Mancato invio dei dati

Il 29.04.2008 è il termine ultimo per la trasmissione alle Entrate degli elenchi Iva di clienti e fornitori.

L'invio di dati non corretti, comporta alcuni seri problemi, oltre che far scattare una sanzione.

Per violazioni di lieve entità, l'importo da pagare è di € 258 (dati errati), ma visto che i dati vengono incrociati per verificarne la correttezza scattare dei controlli.

Per porsi, comunque, al riparo da eventuali procedimenti a proprio carico, il contribuente deve sempre richiedere al cliente o fornitore il numero di partita Iva, con una modalità che consenta la prova dell'avvenuta notifica (raccomandata a/r, fax, posta elettronica ecc.).